Sanzioni
22.3.2021
Garante Privacy
Sanzione del Garante Italiano per non aver nominato formalmente il responsabile del trattamento (un contact center)
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Lazio - 14 gennaio 2021
Dopo aver ricevuto una segnalazione in relazione al trattamento di dati personali effettuato dalla Regione Lazio attraverso il portale “Salute Lazio” il Garante Privacy ha avviato un’istruttoria, nell’ambito della quale ha richiesto elementi in merito al trattamento di dati personali effettuato tramite il servizio ReCUP regionale, con particolare riferimento al ruolo della società Laziocrea S.p.a. e della Società Cooperativa sociale integrata Capodarco. L’attività istruttoria ha in particolar modo riguardato il tema della fornitura del servizio di call center da parte di un soggetto esterno al titolare del trattamento, che comporta il trattamento dei dati personali anche sulla salute raccolti in occasione dell’offerta del servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie. Al riguardo, si precisa che l’Autorità – con riferimento al quadro giuridico anteriore al Regolamento - aveva evidenziato che le società che prestano servizi ad altri soggetti e che, quindi, trattano i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del trattamento. Dalla documentazione in atti è emerso che la Regione Lazio ha affidato alla Società Capodarco società Cooperativa sociale integrata l’attività riguardante il trattamento dei dati sulla salute effettuato attraverso il servizio Recup. Dalle verifiche eseguite e dalla documentazione esaminata, è emerso che Regione Lazio non ha provveduto alla nomina di Società Cooperativa Capodarco quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati attraverso il servizio ReCUP, con conseguente trattamento illecito di dati personali dal 1999 al gennaio 2019, in quanto la Regione Lazio ha consentito che la predetta Cooperativa effettuasse operazioni di trattamento dei dati raccolti nell’ambito del servizio ReCup di cui la Regione è titolare, in assenza di un idoneo presupposto di liceità. Il Garante ha pertanto ingiunto alla predetta Regione, di pagare la somma di euro 75.000 (settantacinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
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