Sanzioni
22.3.2021
Garante Privacy

Sanzione del Garante Italiano per non aver nominato formalmente il responsabile del trattamento (un contact center)

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Lazio - 14 gennaio 2021

Dopo  aver ricevuto una segnalazione in relazione al trattamento di dati personali  effettuato dalla Regione Lazio attraverso il portale “Salute Lazio” il  Garante Privacy ha avviato un’istruttoria, nell’ambito della quale ha  richiesto elementi in merito al trattamento di dati personali effettuato  tramite il servizio ReCUP regionale, con particolare riferimento al ruolo  della società Laziocrea S.p.a. e della Società Cooperativa sociale integrata  Capodarco. L’attività  istruttoria ha in particolar modo riguardato il tema della fornitura del  servizio di call center da parte di un soggetto esterno al titolare del  trattamento, che comporta il trattamento dei dati personali anche sulla  salute raccolti in occasione dell’offerta del servizio di prenotazione di  prestazioni sanitarie. Al riguardo, si precisa che l’Autorità – con  riferimento al quadro giuridico anteriore al Regolamento - aveva evidenziato  che le società che prestano servizi ad altri soggetti e che, quindi, trattano  i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del  trattamento. Dalla  documentazione in atti è emerso che la Regione Lazio ha affidato alla Società  Capodarco società Cooperativa sociale integrata l’attività riguardante il  trattamento dei dati sulla salute effettuato attraverso il servizio Recup.  Dalle verifiche eseguite e dalla documentazione esaminata, è emerso che  Regione Lazio non ha provveduto alla nomina di Società Cooperativa Capodarco  quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati attraverso il  servizio ReCUP, con conseguente trattamento illecito di dati personali dal  1999 al gennaio 2019, in quanto la Regione Lazio ha consentito che la  predetta Cooperativa effettuasse operazioni di trattamento dei dati raccolti  nell’ambito del servizio ReCup di cui la Regione è titolare, in assenza di un  idoneo presupposto di liceità. Il Garante ha pertanto ingiunto alla predetta Regione, di  pagare la somma di euro 75.000 (settantacinquemila) a titolo di sanzione  amministrativa pecuniaria.