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15.9.2020
admin.ch
L'IFPDT si esprime sulla trasmissione dei dati personali negli Stati Uniti alla luce della recente pronuncia della CGUE
Parere sulla trasmissione di dati personali negli Stati Uniti e in altri Stati che non garantiscono un livello di protezione dei dati adeguato conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LPD
Dall'11.01.2017 l'IFPDT ha inserito gli Stati Uniti nell'elenco degli Stati dove sono indicati i Paesi la cui legislazione garantisce una "protezione adeguata" ai sensi dell'art. 6 capoverso 1 LPD. Dall'entrata in funzione del Privacy Shield (scudo Svizzera-Usa: PS CH) sono stati fatti due riesami congiunti tra la delegazione svizzera (SECO, IFPDT) e le agenzie del governo americano il 20.10.2018 e il 14.09.2019, a seguito dei riesami congiunti UE-USA, ai quali la delegazione svizzera ha partecipato come osservatore. Da allora, nonostante le critiche espresse dall'UE e dalla Svizzera nell'ambito del riesame dello scudo per la privacy, gli Stati Uniti non hanno apportato alcuna modifica alla normativa. Nel frattempo il 16.07.2020 la Corte di Giustizia Europea ha annullato la decisione di adeguatezza 2016/1250 della Commissione UE relativa alle società statunitensi certificate in base al Privacy Shield. L'IFPDT osserva sul punto, che sebbene la Svizzera non sia membro UE, e che quindi la sentenza citata non sia vincolante per la stessa, il diritto UE e la giurisprudenza CGUE, sono applicati anche nei confronti di imprese svizzere, che nel caso specifico trasferiscono dati personali di cittadini residenti nell'UE e nello SEE. L'IFPDT ha così riesaminato l'attuale posizione USA e ha rilevato che:
1. per mancanza di trasparenza, gli interessati non hanno la possibilità di far valere i propri diritti negli Stati Uniti in caso di accesso ai dati da parte delle autorità statunitensi;
2. non vi sono sufficienti informazioni che garantiscono l'indipendenza e l'assenza del conflitto di interessi, tra il mediatore (che negli Stati Uniti dovrebbe garantire agli interessati un rimedio giuridico indiretto) e i servizi segreti statunitensi.
In attesa di una diversa giurisprudenza dei Tribunali Svizzeri, l'IFPDT valuta che gli Stati Uniti non soddisfano le esigenze di una protezione adeguata ai sensi dell'art. 6 capoverso 1 LPD. Per tale motivo le garanzie contrattuali quali le SCC dell'UE o le cosiddette "binding corporate rules" (BCR), non impediscono l'accesso ai dati personali da parte delle autorità estere; pertanto, secondo quanto suggerito dall'IFPDT, qualora la trasmissione dei dati abbia come base giuridica proprio le SCC o le BCR, è necessario che l'esportatore effettui una valutazione dei rischi esistenti sotto il profilo della protezione dei dati personali dello Stato terzo non rientrante nell'elenco sopra citato; in particolare, rilevando se vi possano essere accessi particolari da parte delle autorità locali. In caso affermativo l'esportatore svizzero, dovrà valutare misure tecniche che impediscano effettivamente che le autorità del Paese destinatario abbiano accesso ai dati personali trasmessi.
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