Attualità
30.4.2020
Garante per la protezione dei dati
Il Garante Italiano si esprime sull'app di contact tracing
Parere sulla proposta normativa per la previsione di una applicazione volta al tracciamento da contagi da COVID-19 - 29 aprile 2020
Il Garante italiano Antonello Soro si è espresso sulla proposta avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di adozione di un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile, come strategia di contenimento dell'epidemia Covid-19. L'applicazione installata su base volontaria è destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano scaricato l'applicazione e servirebbe ad adottare le adeguate misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti che risultino all'esito dei test o della diagnosi medica contagiati. In particolare, l’applicazione appare conforme, nelle sue linee generali, ai criteri indicati dalle Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati del 21 aprile scorso in relazione ai sistemi di contact tracing:
a) volontarietà: in ragione del rilevante impatto individuale del tracciamento, l’adesione al sistema deve essere frutto di una scelta realmente libera da parte dell’interessato.
b) previsione normativa: il presupposto può individuarsi nell’esigenza di svolgimento di un compito di interesse pubblico, in particolare per esigenze di sanità pubblica, in base a “previsione normativa o disposizione legislativa” dell’Unione europea o degli Stati membri.
c) trasparenza: è necessario assicurare il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento nei confronti degli interessati. In linea con tale esigenza è la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), della norma che assicura agli interessati un’idonea informazione sul trattamento e in particolare sulla pseudonimizzazione dei dati;
d) determinatezza ed esclusività dello scopo: il tracing dev’essere finalizzato esclusivamente al contenimento dei contagi, escludendo fini ulteriori, ferme restando le possibilità di utilizzo a fini di ricerca scientifica e statistica, purché nei soli termini generali previsti dal Regolamento;.
e) selettività e minimizzazione dei dati: i dati raccolti devono poter tracciare i contatti stretti e non i movimenti o l’ubicazione del soggetto. Devono essere raccolti solo i dati strettamente necessari ai fini della individuazione dei possibili contagi, con tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione affidabili. Anche la conservazione deve limitarsi al periodo strettamente necessario, da valutarsi sulla base delle decisioni dell’autorità sanitaria su parametri oggettivi come il periodo di incubazione.
f) non esclusività del processo algoritmico e possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
g) interoperabilità con altri sistemi di contact tracing utilizzati in Europa.
h) reciprocità di anonimato tra gli utenti dell’app, i quali devono peraltro non essere identificabili dal titolare del trattamento, dovendo la identificazione ammettersi al limitato fine dell’individuazione dei contagiati.
In conclusione, quindi, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di norma in esame.
Coming soon Aprile 2020
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