Attualità
5.5.2021
Cybersecurity360.it - Marina Rita Carbone
AI: nuova bozza del Regolamento UE
Ecco il Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, sul percorso del GDPR
La nuova bozza del Regolamento Ue sui temi dell’AI sembra porsi come un evoluzione del GDPR, prevedendo altresì sanzioni più alte dello stesso: sino al 6% del fatturato globale. La normativa stabilisce numerose novità nella gestione dei sistemi AI utilizzati, in particolar modo nel settore della videosorveglianza e del riconoscimento facciale, dove fanno da punto di riferimento i principi fondamentali del GDPR. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento è vietata l’immissione sul mercato di sistemi di AI che utilizzino tecniche che vanno oltre la coscienza della persona, al fine di distorcerne il comportamento, causando un danno fisico o psicologico; l’immissione di sistemi che sfruttino qualsiasi vulnerabilità di un gruppo di persone a causa dell’età, disabilità fisica, mentale al fine di falsare materialmente il comportamento di una persona; l’immissione di sistemi di AI da parte di pubbliche autorità per la classificazione dell’affidabilità delle persone fisiche, sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali (c.d. social scoring), che possa comportare trattamenti pregiudizievoli o sfavorevoli di talune persone fisiche; è altresì vietato l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico, a meno che l’uso sia strettamente necessario per la persecuzione di una serie di obiettivi di sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità. Rispetto al GDPR i principali punti di contatto, riguardano innanzitutto l’obbligo in capo al produttore del sistema di svolgere un c.d. conformity assessment e la valutazione dei rischi, dove il principale strumento di assessment è rappresentato dal registro dei trattamenti, al fine di svolgere idonee valutazioni del rischio del trattamento rispetto ad eventuali pregiudizi che possono gravare sull’interessato. In base al nuovo art. 9 del Regolamento dovrà altresì essere implementato un vero e proprio sistema di gestione del rischio connesso all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Altro aspetto ripreso dalla normativa è la previsione di specifici obblighi di trasparenza sul funzionamento del sistema, non solo nei confronti dell’interessato, ma anche nei confronti di chi acquista e utilizza tali sistemi all’interno dei propri servizi. Allo stesso modo in cui deve essere garantita la riservatezza, l’esattezza e la sicurezza dei dati personali del GDPR, deve per i sistemi di AI essere sempre preservata l’accuratezza, la robustezza, la resilienza e la sicurezza degli stessi. Inoltre è previsto ai sensi dell’art. 62 l’obbligo per i fornitori dei sistemi di AI ad alto rischio di notificare alle Autorità competenti nazionali ogni incidente che possa costituire una violazione ai sensi della legge dell’Ue e degli stati membri, così come per il GDPR è previsto l’obbligo di notifica di un data breach.
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